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FINAZIAMENTI AUTO Abbiamo scelto per Voi | Forum | Legenda termini | Calcola mutuo

Prima di richiedere un finanziamento per l' acquisto di un auto è bene non affrettarsi e conoscere almeno i principali termini che vi troverete nel contratto. Non abbiate fretta e prendetevi tutto il tempo per comprendere bene tutti i termini.

Di seguito vi proponiamo un breve elenco delle principali sigle e termini usati.

Legenda dei termini: Non trovate un elenco dei termini m ali vedete in grassetto lungo la lettura dell' articolo sotto proposto.


Finanziamenti: Tan e Taeg

Cosa è e come si calcola il tan: la sigla tan sta per "Tasso Annuo Nominale".
Il tan è il tasso di interesse base al quale viene concesso ad es. un mutuo. Il tan è quello che viene presentato, ad esempio, dalla banca in occasione di un prestito personale. In sostanza il tan è il tasso al quale verrà ammortizzato il finanziamento. La formula di calcolo del tan è complessa e cercheremo di spiegarla attraverso un esempio: 100€ incassati oggi sono la stessa cosa di 100€ incassati tra 10 anni ?
E' ovvio che no!
I 100€ di oggi, tra dieci anni, non avranno lo stesso potere di acquisto odierno, basti pensare che oggi con 100€ acquisteremo un certo bene, ma tra dieci questa somma non basterà per acquistare lo stesso bene che nel frattempo sarà aumentato di circa il 30-40%.
Quindi, volendo calcolare oggi il valore dei 100€ da incassare tra dieci anni dovremo scorporare il 30-40% in meno. In definitiva, la formula di calcolo del tan cerca di attualizzare il valore del denaro che verrà incassato fra un tot periodo. Più lungo è il periodo di rimborso, più la somma attualizzata perderà valore: per continuare con l'esempio superiore, i famosi 100€ perderanno ulteriormente potere d'acquisto se li spostiamo avanti di 20 anni (quel bene, tra 20 anni, sarà raddoppiato e così costerà ben 200€), o addirittura di 30 o 40 anni: teoricamente tra 40 anni con 100€ non sarà possibile comprare neanche una pizza!
Questo ci fa capire perchè aumentando gli anni del finanziamento aumentano i tassi di interessi: questi, saranno via via maggiori per poter compensare la perdita di valore del denaro nel tempo. Questa è la vera funzione del tan.

Cosa è o sono e come calcolare il TAEG o ISC : la sigla taeg sta per "Tasso Annuo Effettivo Globale", idem per isc che letteralmente è la sigla di "Indicatore Sintetico di Costo" ma nella sostanza ha la stessa funzione del taeg.

L'Indice sintetico di costo, o Indicatore sintetico di costo (ISC), noto in precedenza come Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi). È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento. È stato introdotto per la prima volta nel sistema normativo italiano nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2, che ha demandato a Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

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Il Tasso Annuo Effettivo Globale rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento. Detto in poche parole il T.A.E.G. racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) ossia la percentuale di interesse che grava sul prestito che le spese di emissione per la pratica e la documentazione; in pratica : T.A.N. + spese di istruttoria e documentazione = T.A.E.G.
Sia il taeg che l'isc rappresentano il costo o tasso di interesse reale, effettivo del finanziamento. Reale perchè include tutte quelle spese accessorie che gravitano intorno ai mutui o prestiti. Il taeg è altresì variabile in quanto è direttamente proporzionale alle spese: maggiori sono i costi, più alto risulterà il taeg e viceversa. Da molti anni indicare il calcolo del taeg o isc massimo nel prospetto del finanziamento è obbligatorio per legge e le modalità di calcolo sono dirette dalla banca d'italia. Lo scopo è di tutelare i consumatori nel porre, tramite il taeg, un confronto tra i vari finanziamenti: un taeg più basso equivale a credito più economico. Calcolare il taeg o isc significa trovare il tasso reale includendo tutti i costi del finanziamento. Nel calcolo del taeg, ove previste, troveremo ad es. le seguenti spese: istruttoria; apertura e chiusura della pratica di credito; riscossione dei rimborsi e incasso della rata; assicurazione obbligatoria intesa a garantire il rimborso totale o parziale ed in genere ogni altra spesa prevista dall'operazione di finanziamento. Parimenti, la formula del calcolo del taeg o isc è identica a quella su descritta a proposito del tan, solo che nel taen o isc sono inclusi tutti costi del finanziamento e che nel prospetto ad es. di un prestito sarà indicato con la frase "taeg max (o massimo) ...". Grazie al taeg abbiamo la possibilità di scegliere il miglior o più basso tipo di finanziamento.
A proposito del prestito a tasso 0 (zero): in tema di calcolo del taeg non possiamo fare a meno di parlare del famoso finanziamento a tasso 0. Ebbene, prestate attenzione che solo il tan è a tasso 0 ma non il taeg: nei piccoli prestiti personali o nel piccolo credito al consumo pubblicizzano il tasso zero, ma in realtà di 0 c'è solo il tan. A questo caricano delle spese volutamente alte, ma talmente alte da rappresentare un taeg, quindi un tasso reale, a volte del 15-20%. Facciamo il solito esempio: ad un prestito personale a tan 0 di 1000€ per un anno, basta caricare circa 150-200€ tra istruttoria, assicurazione, incasso rate, etc. per trasformarlo in un finanziamento del 15-20% di interessi. Conclusione: non fatevi attirare dal tan 0 ma chiedete il taeg massimo. Solo il taeg calcola il costo reale del finanziamento. Differenza tra taeg e isc : abbiamo già specificato che, almeno dal punto di vista della formula di calcolo matematico non c'è alcuna diversità fra taeg e isc, tuttavia, con la recente introduzione dell'isc, la legge prescrive una differenza terminologica tra i due indicatori: l'isc viene usato per calcolare i tassi di mutui, anticipazioni bancarie e prestiti personali finalizzati, ad es. acquisto auto. Il taeg invece è indicato nel credito al consumo. Per il resto identica è la funzione: calcolare il tasso reale di qualsiasi finanziamento.

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Calcolo finanziario

Il calcolo del TAEG/ISC consiste nel trovare quel tasso di interesse che rende uguali la somma del credito concesso al cliente, con la somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza. Lo scopo è infatti dare al cliente un unico indicatore di interesse che comprenda non solo il tasso effettivo di interesse sul prestito, ma anche tutte le spese accessorie.
I parametri che determinano il TAEG/ISC sono fissati per legge.
In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento, ovvero:

  • spese di istruttoria della pratica
  • *commissioni d'incasso
  • assicurazioni obbligatorie

Non rientrano invece a far parte dei parametri che incidono sul TAEG:

  • bolli statali
  • tasse
  • assicurazioni non obbligatorie
  • commissioni di massimo scoperto

Detto in poche parole il TAEG racchiude contemporaneamente sia il TAN (Tasso annuo nominale), ossia la percentuale di interesse che grava sul prestito, che le spese di emissione per la pratica e la documentazione.
All'interno del TAEG non rientrano neanche le commissioni di massimo scoperto, qualora le banche ne prevedano l'esistenza. Come è risaputo, tali commissioni sono un costo per il cliente e fanno levitare il prezzo del finanziamento in maniera consistente: ciò significa che, se tali spese fossero incluse, si potrebbe avere un tasso che supererebbe il limite previsto dalla legge antiusura. Le Commissioni di Massimo Scoperto, o comunque i costi che risultano connessi in caso di pagamento attraverso lo scoperto di conto corrente non sono componenti né prevedibili né del tutto conoscibili a priori. Tale modalità di pagamento non dovrebbe avvenire in quanto si da per scontato che il cliente metta sempre a disposizione la cifra in cc per il pagamento. Detto questo va precisato che i tassi di mora dei finanziamenti sotto forma di mutuo (rateizzati) sono anch'essi sottoposti alla legge antiusura e di norma sono ben lontani dai costi degli scoperti di c/c. Pertanto il pagamento tramite scoperto di conto è decisamente sconsigliato ed il suo utilizzo dovrebbe essere dagli stessi mutuatari censurato chiedendo espressamente di lasciare insoluta la rata sino al reperimento dei fondi necessari. Nel caso comunque, si potrebbe ipotizzare per poter effettuare dei raffronti sull'effettivo costo dei finanziamenti in caso di ripetuti ritardi, un indice nel quale si preveda che tutte le rate vengono pagate con 10 giorni di ritardo con i relativi sovrapprezzi moratori. La direttiva 87/102/CE ha reso obbligatoria l'indicazione del TAEG nei contratti di credito. La direttiva ha lasciato agli Stati membri la decisione in merito al calcolo di questo indicatore (art. 1) I vari Stati membri, nel recepire la direttiva, hanno poi indicato una loro formula di calcolo per questo indicatore. ""Il TAEG italiano è un indice ex-post, che si misura in modo completamente diverso dal francese Taux Effectif Général, che un tasso ex-ante, noto al momento della firma del contratto""??? Il TAEG italiano utilizzato nei contratti di finanziamento sotto forma di mutuo, ove è ben rappresentato il piano di ammortamento è assolutamente un tasso ex-ante, non si faccia confusione con il Tasso effettivo globale che è calcolabile solo a posteriori e non potrebbe essere diversamente, in quanto non si ha cognizione all'inizio di una apertura di credito in conto corrente di che utilizzi poi ne farà il debitore.

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Preliminarmente è opportuno precisare che, il TEG (acronimo di tasso effettivo globale) è il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca; esso è espresso in valore assoluto ed in percentuale.
Mentre il TAEG è determinabile all’atto della sottoscrizione del finanziamento, in quanto ognuna delle variabili che compongono la formula indicata dalla BANCA D’ITALIA per la sua determinazione è resa nota all’atto della firma, e quindi prima dell’erogazione del finanziamento, il TEG, esso è determinabile alla fine del rapporto, in quanto solo in sede conclusoria è possibile determinare l’entità e la tipologia di tutti gli elementi che hanno caratterizzato i costi attinenti l’apertura di credito. Inoltre solo in tale circostanza è possibile quantificare la quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca realmente utilizzata dal correntista (da non confondere con l’accordato).
Si determina il TEG applicando quindi la più che nota formula indicata dalla BANCA D’ITALIA = interessi x 36500 / numeri debitori + oneri x 100 / accordato, in cui per interessi si intendono gli interessi addebitati dalla banca durante tutto il rapporto, i numeri debitori rivengono dal prodotto del capitale per i giorni (vedi istruzioni BANCA D’ITALIA), gli oneri sono le spese strettamente collegate all’erogazione del credito, mentre l’accordato è pari all’affidamento concesso al correntista in sede contrattuale. Naturalmente, per una corretta applicazione della formula matematica su esposta, occorre determinare gli elementi fondamentali che la compongono, i quali, come innanzi detto, sono determinabili solo alla chiusura del rapporto bancario, poiché totalmente sconosciuti all’atto della sottoscrizione del contratto.

Tali elementi sono:

  • il capitale (reale quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista)
  • la durata del rapporto (espressa in giorni di calendario)
  • il costo complessivo che il correntista ha dovuto sostenere per il godimento del capitale

Alcuni di questi valori sono facilmente definibili, come la durata del rapporto (data fine – data inizio) e le competenze addebitate durante il rapporto (somma algebrica di tutte le competenze).
Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca effettivamente utilizzata dal correntista, la quantificazione dei costi occulti, quali gli interessi generati dall’applicazione della valuta, gli interessi generati dall’anatocismo (indipendentemente dalla sua liceità), gli interessi generati dall’addebito della C.M.S., e delle spese, è peculiare lo sviluppo di un calcolo alquanto complesso eseguibile solo con l’ausilio di procedure informatiche adeguate concepite, nel rispetto dell’art. 1 della L. 108/96 e dell’art. 644 del c.p., esclusivamente per tale utilizzo. Solo dopo aver determinato gli elementi che compongono la formula indicata dalla BANCA D’ ITALIA è possibile determinare il TEG applicato all’intero rapporto. Tale calcolo, così effettuato, rispetta il dettato dell’art. 1 della Legge 108 e dell’art. 644 del c.p.. Infatti, sono presi in considerazione tutti gli oneri sostenuti dal correntista, C.M.S. inclusa, al fine di godere di una determinata somma di denaro (capitale) di proprietà della banca. Tale computo ha lo scopo di rappresentare agli addetti al lavoro del diritto l’effettivo costo sostenuto dal correntista per godere di una determinata quantità di denaro; naturalmente il TEG così determinato non può essere preso in considerazione al fine di una comparazione oggettiva con il TEG pubblicato sulla G.U. aumentato del 50% come per legge, poiché la pubblicazione sulla G.U. avviene trimestralmente a partire dal 01/04/1997. Inoltre tale rilevazione, come a tutti noto, non contiene la C.M.S.; infatti, questa è rilevata separatamente e pubblicata anch’essa sulla G.U.. Ove si voglia raffrontare il TEG applicato al c/c con il TEG pubblicato sulla G.U. è necessario avere dei dati omogenei; pertanto è necessario determinare il TEG applicato ad ogni singolo trimestre con le medesime modalità descritte in precedenza ed escludendo dal computo la C.M.S.; tale calcolo va effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e deve tenere conto dei numeri capitale (capitale x giorni), così come indicato dalla BANCA D’ITALIA e non dei numeri o dei saldi calcolati dalla stessa banca. A tale proposito, si rende necessario effettuare una ulteriore importante precisazione: ove si voglia contenere il TEG entro i limiti previsti dalla Legge, è sufficiente utilizzare al denominatore della prima parte della formula, i numeri calcolati dalla stessa banca in sostituzione dei numeri capitale; chiaramente tale computo così effettuato non rispetta né la normativa per la determinazione del TEG, né tanto meno le precise disposizioni della BANCA D’ITALIA poiché prendendo in considerazione i numeri o i saldi calcolati dalla banca si ripropone fedelmente il calcolo effettuato dalla stessa banca; infatti, se la BANCA D’ITALIA avesse voluto indicare (disattendendo la Legge 108/96) che erano da considerarsi i saldi o, ancora peggio, i numeri calcolati dalla banca, avrebbe semplicemente espresso la formula nel seguente modo:

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TEG = tasso nominale + ((ONERI x 100)/ACCORDATO)

Sarebbe stato altresì molto più semplice applicare la formula poiché, per ottenere il TEG, sarebbe stato sufficiente sommare al tasso di interesse indicato in e/c nel periodo di riferimento, le spese strettamente collegate all’erogazione del credito ed addebitate nello stesso periodo. E’ oltremodo importante osservare che il legislatore ha ritenuto opportuno, al fine della determinazione dell’usura, aumentare del 50% il TEG riportato in G.U. Tale aumento di percentuale, “incredibilmente elevata”, scaturisce dal fatto che, i dati rilevati trimestralmente dalle banche e comunicati alla BANCA D’ITALIA, per motivi oggettivi, non “evidenziano” né il capitale effettivamente goduto dal correntista (sarebbe impossibile poterlo indicare) né tanto meno gli interessi generati dalla valuta, dall’anatocismo, dalla C.M.S., dalle spese ecc. Detti criteri di “rilevazione” (naturalmente cosa ben diversa dalla “determinazione”) trovano unica giustificazione nelle esigenze di omogeneità statistica da parte della BANCA D’ITALIA; diversamente, al fine della determinazione del tasso usuraio, sarebbe stato sufficiente superare il tasso rilevato e pubblicato in G.U. senza che tale valore fosse maggiorato in maniera così rilevante. Indipendentemente dai numeri capitale e dai numeri banca o da qualunque disquisizione giuridica e tecnica in materia, da quanto su espresso appare chiaro ed inequivocabile, che il costo del denaro, (TEG) espresso in valore assoluto e percentualizzato su base annua, riferito all’intero rapporto o al periodo preso in considerazione “trimestre”, scaturisce da tutti gli oneri sostenuti dal correntista per godere di una determinata somma di denaro (capitale) per un periodo ben definito. Tale affermazione è confermata dalla normativa vigente in materia di usura la quale stabilisce i criteri da seguire per la determinazione del TEG, dettati dall’art. 644 del c.p. e dal comma 1 dell'art. 1 della legge 108/96 i quali riprendono quelli seguiti per il calcolo del TAEG e previsti dall'art. 122, comma 1 del T.U. della legge bancaria. Il 29/08/2009 sulla G.U. sono state pubblicate le nuove ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA a cura della BANCA D'ITALIA. Le istruzioni entreranno in vigore dal 01/01/2010 Tale normativa chiarisce, in modo inequivocabile, sia le modalità di calcolo da seguire per la determinazione del TEG applicato ad una apertura di credito, (art. 1842 c.c.) sia le modalità di calcolo da seguire per la determinazione del TEG applicato ad un conto corrente di corrispondenza (art. 1823 c.c.) Tali istruzioni, inoltre, prevedono che sia rilevato anche il TEG applicato ad una apertura di credito con garanzie reali. Le banche, invece, sin dal 03/1996 ad oggi, non hanno mai effettuato tale rilevazione. Ci si auspica che dal 01/01/2010, in ossequio alle nuove disposizioni, la BANCA D'ITALIA, a tutela del mondo produttivo (imprese), imponga alle banche la rilevazione del TEG anche per tale tipologia di apercredito.

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