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mutuo
Prima
di richiedere un finanziamento per l' acquisto di un auto è
bene non affrettarsi e conoscere almeno i principali termini che
vi troverete nel contratto. Non abbiate fretta e prendetevi tutto
il tempo per comprendere bene tutti i termini.
Di
seguito vi proponiamo un breve elenco delle principali sigle e
termini usati.
Legenda
dei termini: Non trovate un elenco dei termini m ali vedete in
grassetto lungo la lettura dell' articolo sotto proposto.
Finanziamenti: Tan
e Taeg
Cosa è e come si calcola il tan:
la sigla tan sta per "Tasso
Annuo Nominale".
Il tan è il tasso di interesse base al quale viene concesso ad
es. un mutuo. Il tan è quello che viene presentato, ad esempio,
dalla banca in occasione di un prestito personale. In sostanza
il tan è il tasso al quale verrà ammortizzato il finanziamento.
La formula di calcolo del tan è complessa e cercheremo di spiegarla
attraverso un esempio: 100€ incassati oggi sono la stessa cosa
di 100€ incassati tra 10 anni ?
E' ovvio che no!
I 100€ di oggi, tra dieci anni, non avranno lo stesso potere di
acquisto odierno, basti pensare che oggi con 100€ acquisteremo
un certo bene, ma tra dieci questa somma non basterà per acquistare
lo stesso bene che nel frattempo sarà aumentato di circa il 30-40%.
Quindi, volendo calcolare oggi il valore dei 100€ da incassare
tra dieci anni dovremo scorporare il 30-40% in meno. In definitiva,
la formula di calcolo del tan cerca di attualizzare il valore
del denaro che verrà incassato fra un tot periodo. Più lungo è
il periodo di rimborso, più la somma attualizzata perderà valore:
per continuare con l'esempio superiore, i famosi 100€ perderanno
ulteriormente potere d'acquisto se li spostiamo avanti di 20 anni
(quel bene, tra 20 anni, sarà raddoppiato e così costerà ben 200€),
o addirittura di 30 o 40 anni: teoricamente tra 40 anni con 100€
non sarà possibile comprare neanche una pizza!
Questo ci fa capire perchè aumentando gli anni del finanziamento
aumentano i tassi di interessi: questi, saranno via via maggiori
per poter compensare la perdita di valore del denaro nel tempo.
Questa è la vera funzione del tan.
Cosa è o sono e come calcolare il TAEG
o ISC : la sigla taeg sta
per "Tasso Annuo Effettivo Globale",
idem per isc che letteralmente è la sigla di "Indicatore Sintetico
di Costo" ma nella sostanza ha la stessa funzione del taeg.
L'Indice sintetico di costo, o Indicatore
sintetico di costo (ISC),
noto in precedenza come Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è
l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento
(es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi). È espresso
in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento.
È stato introdotto per la prima volta nel sistema normativo italiano
nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2, che ha
demandato a Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni
e i servizi a fronte dei quali detto indice, "comprensivo degli
interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo
effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato,
nonché la formula per rilevarlo.
^ Up
Il Tasso Annuo Effettivo
Globale rappresenta il costo effettivo dell'operazione
espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha
erogato il prestito o il finanziamento. Detto in poche parole
il T.A.E.G. racchiude contemporaneamente sia il T.A.N.
(Tasso Annuo Nominale) ossia
la percentuale di interesse che grava sul prestito che le spese
di emissione per la pratica e la documentazione; in pratica :
T.A.N. + spese di istruttoria e documentazione
= T.A.E.G.
Sia il taeg che l'isc rappresentano il costo o tasso di interesse
reale, effettivo del finanziamento. Reale perchè include tutte
quelle spese accessorie che gravitano intorno ai mutui o prestiti.
Il taeg è altresì variabile in quanto è direttamente proporzionale
alle spese: maggiori sono i costi, più alto risulterà il taeg
e viceversa. Da molti anni indicare il calcolo del taeg o isc
massimo nel prospetto del finanziamento è obbligatorio per legge
e le modalità di calcolo sono dirette dalla banca d'italia. Lo
scopo è di tutelare i consumatori nel porre, tramite il taeg,
un confronto tra i vari finanziamenti: un taeg più basso equivale
a credito più economico. Calcolare il taeg o isc significa trovare
il tasso reale includendo tutti i costi del finanziamento. Nel
calcolo del taeg, ove previste, troveremo ad es. le seguenti spese:
istruttoria; apertura e chiusura della pratica di credito; riscossione
dei rimborsi e incasso della rata; assicurazione obbligatoria
intesa a garantire il rimborso totale o parziale ed in genere
ogni altra spesa prevista dall'operazione di finanziamento. Parimenti,
la formula del calcolo del taeg o isc è identica a quella su descritta
a proposito del tan, solo che nel taen o isc sono inclusi tutti
costi del finanziamento e che nel prospetto ad es. di un prestito
sarà indicato con la frase "taeg max (o massimo) ...". Grazie
al taeg abbiamo la possibilità di scegliere il miglior o più basso
tipo di finanziamento.
A proposito del prestito a tasso 0 (zero): in tema di calcolo
del taeg non possiamo fare a meno di parlare del famoso finanziamento
a tasso 0. Ebbene, prestate attenzione che solo il tan è a tasso
0 ma non il taeg: nei piccoli prestiti personali o nel piccolo
credito al consumo pubblicizzano il tasso zero, ma in realtà di
0 c'è solo il tan. A questo caricano delle spese volutamente alte,
ma talmente alte da rappresentare un taeg, quindi un tasso reale,
a volte del 15-20%. Facciamo il solito esempio: ad un prestito
personale a tan 0 di 1000€ per un anno, basta caricare circa 150-200€
tra istruttoria, assicurazione, incasso rate, etc. per trasformarlo
in un finanziamento del 15-20% di interessi. Conclusione: non
fatevi attirare dal tan 0 ma chiedete il taeg massimo. Solo il
taeg calcola il costo reale del finanziamento. Differenza tra
taeg e isc : abbiamo già specificato che, almeno dal punto di
vista della formula di calcolo matematico non c'è alcuna diversità
fra taeg e isc, tuttavia, con la recente introduzione dell'isc,
la legge prescrive una differenza terminologica tra i due indicatori:
l'isc viene usato per calcolare i tassi di mutui, anticipazioni
bancarie e prestiti personali finalizzati, ad es. acquisto auto.
Il taeg invece è indicato nel credito al consumo. Per il resto
identica è la funzione: calcolare il tasso reale di qualsiasi
finanziamento.
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Calcolo finanziario
Il calcolo del TAEG/ISC
consiste nel trovare quel tasso di interesse che rende uguali
la somma del credito concesso al cliente, con la somma complessiva
che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza. Lo scopo è infatti
dare al cliente un unico indicatore di interesse che comprenda
non solo il tasso effettivo di interesse sul prestito, ma anche
tutte le spese accessorie.
I parametri che determinano il TAEG/ISC
sono fissati per legge.
In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario,
rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese
accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento, ovvero:
- spese di istruttoria della pratica
- *commissioni d'incasso
- assicurazioni obbligatorie
Non rientrano invece a far parte dei parametri
che incidono sul TAEG:
- bolli statali
- tasse
- assicurazioni non obbligatorie
- commissioni di massimo scoperto
Detto in poche parole il TAEG
racchiude contemporaneamente sia il TAN
(Tasso annuo nominale), ossia la percentuale di interesse che
grava sul prestito, che le spese di emissione per la pratica e
la documentazione.
All'interno del TAEG non rientrano
neanche le commissioni di massimo scoperto, qualora le banche
ne prevedano l'esistenza. Come è risaputo, tali commissioni sono
un costo per il cliente e fanno levitare il prezzo del finanziamento
in maniera consistente: ciò significa che, se tali spese fossero
incluse, si potrebbe avere un tasso che supererebbe il limite
previsto dalla legge antiusura. Le Commissioni di Massimo Scoperto,
o comunque i costi che risultano connessi in caso di pagamento
attraverso lo scoperto di conto corrente non sono componenti né
prevedibili né del tutto conoscibili a priori. Tale modalità di
pagamento non dovrebbe avvenire in quanto si da per scontato che
il cliente metta sempre a disposizione la cifra in cc per il pagamento.
Detto questo va precisato che i tassi di mora dei finanziamenti
sotto forma di mutuo (rateizzati) sono anch'essi sottoposti alla
legge antiusura e di norma sono ben lontani dai costi degli scoperti
di c/c. Pertanto il pagamento tramite scoperto di conto è decisamente
sconsigliato ed il suo utilizzo dovrebbe essere dagli stessi mutuatari
censurato chiedendo espressamente di lasciare insoluta la rata
sino al reperimento dei fondi necessari. Nel caso comunque, si
potrebbe ipotizzare per poter effettuare dei raffronti sull'effettivo
costo dei finanziamenti in caso di ripetuti ritardi, un indice
nel quale si preveda che tutte le rate vengono pagate con 10 giorni
di ritardo con i relativi sovrapprezzi moratori. La direttiva
87/102/CE ha reso obbligatoria l'indicazione del TAEG
nei contratti di credito. La direttiva ha lasciato agli Stati
membri la decisione in merito al calcolo di questo indicatore
(art. 1) I vari Stati membri, nel recepire la direttiva, hanno
poi indicato una loro formula di calcolo per questo indicatore.
""Il TAEG italiano è un indice
ex-post, che si misura in modo completamente diverso dal francese
Taux Effectif Général, che un tasso ex-ante, noto al momento
della firma del contratto""??? Il TAEG
italiano utilizzato nei contratti di finanziamento sotto forma
di mutuo, ove è ben rappresentato il piano di ammortamento è assolutamente
un tasso ex-ante, non si faccia confusione con il Tasso
effettivo globale che è calcolabile solo a posteriori e non
potrebbe essere diversamente, in quanto non si ha cognizione all'inizio
di una apertura di credito in conto corrente di che utilizzi poi
ne farà il debitore.
^ Up
Preliminarmente è opportuno precisare che, il TEG
(acronimo di tasso effettivo globale) è il costo complessivo
sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma
di denaro di esclusiva proprietà della banca; esso è espresso
in valore assoluto ed in percentuale.
Mentre il TAEG
è determinabile all’atto della sottoscrizione del finanziamento,
in quanto ognuna delle variabili che compongono la formula indicata
dalla BANCA D’ITALIA per la sua determinazione è resa nota all’atto
della firma, e quindi prima dell’erogazione del finanziamento,
il TEG,
esso è determinabile alla fine del rapporto, in quanto solo in
sede conclusoria è possibile determinare l’entità e la tipologia
di tutti gli elementi che hanno caratterizzato i costi attinenti
l’apertura di credito. Inoltre solo in tale circostanza è possibile
quantificare la quantità di denaro di esclusiva proprietà della
banca realmente utilizzata dal correntista (da non confondere
con l’accordato).
Si determina il TEG
applicando quindi la più che nota formula indicata dalla BANCA
D’ITALIA = interessi x 36500 / numeri debitori + oneri x 100 /
accordato, in cui per interessi si intendono gli interessi addebitati
dalla banca durante tutto il rapporto, i numeri debitori rivengono
dal prodotto del capitale per i giorni (vedi istruzioni BANCA
D’ITALIA), gli oneri sono le spese strettamente collegate all’erogazione
del credito, mentre l’accordato è pari all’affidamento concesso
al correntista in sede contrattuale. Naturalmente, per una corretta
applicazione della formula matematica su esposta, occorre determinare
gli elementi fondamentali che la compongono, i quali, come innanzi
detto, sono determinabili solo alla chiusura del rapporto bancario,
poiché totalmente sconosciuti all’atto della sottoscrizione del
contratto.
Tali elementi sono:
- il capitale (reale quantità di denaro
di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista)
- la durata del rapporto (espressa in giorni
di calendario)
- il costo complessivo che il correntista
ha dovuto sostenere per il godimento del capitale
Alcuni di questi valori sono facilmente definibili,
come la durata del rapporto (data fine – data inizio) e le competenze
addebitate durante il rapporto (somma algebrica di tutte le competenze).
Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di
esclusiva proprietà della banca effettivamente utilizzata dal
correntista, la quantificazione dei costi occulti, quali gli interessi
generati dall’applicazione della valuta, gli interessi generati
dall’anatocismo (indipendentemente dalla sua liceità), gli interessi
generati dall’addebito della C.M.S., e delle spese, è peculiare
lo sviluppo di un calcolo alquanto complesso eseguibile solo con
l’ausilio di procedure informatiche adeguate concepite, nel rispetto
dell’art. 1 della L. 108/96 e dell’art. 644 del c.p., esclusivamente
per tale utilizzo. Solo dopo aver determinato gli elementi che
compongono la formula indicata dalla BANCA D’ ITALIA è possibile
determinare il TEG applicato
all’intero rapporto. Tale calcolo, così effettuato, rispetta il
dettato dell’art. 1 della Legge 108 e dell’art. 644 del c.p..
Infatti, sono presi in considerazione tutti gli oneri sostenuti
dal correntista, C.M.S. inclusa, al fine di godere di una determinata
somma di denaro (capitale) di proprietà della banca. Tale computo
ha lo scopo di rappresentare agli addetti al lavoro del diritto
l’effettivo costo sostenuto dal correntista per godere di una
determinata quantità di denaro; naturalmente il TEG
così determinato non può essere preso in considerazione al fine
di una comparazione oggettiva con il TEG
pubblicato sulla G.U. aumentato del 50% come per legge, poiché
la pubblicazione sulla G.U. avviene trimestralmente a partire
dal 01/04/1997. Inoltre tale rilevazione, come a tutti noto, non
contiene la C.M.S.; infatti, questa è rilevata separatamente e
pubblicata anch’essa sulla G.U.. Ove si voglia raffrontare il
TEG applicato al c/c con il
TEG pubblicato sulla G.U.
è necessario avere dei dati omogenei; pertanto è necessario determinare
il TEG applicato ad ogni singolo
trimestre con le medesime modalità descritte in precedenza ed
escludendo dal computo la C.M.S.; tale calcolo va effettuato nel
pieno rispetto della normativa vigente e deve tenere conto dei
numeri capitale (capitale x giorni), così come indicato dalla
BANCA D’ITALIA e non dei numeri o dei saldi calcolati dalla stessa
banca. A tale proposito, si rende necessario effettuare una ulteriore
importante precisazione: ove si voglia contenere il TEG
entro i limiti previsti dalla Legge, è sufficiente utilizzare
al denominatore della prima parte della formula, i numeri calcolati
dalla stessa banca in sostituzione dei numeri capitale; chiaramente
tale computo così effettuato non rispetta né la normativa per
la determinazione del TEG, né tanto meno le precise disposizioni
della BANCA D’ITALIA poiché prendendo in considerazione i numeri
o i saldi calcolati dalla banca si ripropone fedelmente il calcolo
effettuato dalla stessa banca; infatti, se la BANCA D’ITALIA avesse
voluto indicare (disattendendo la Legge 108/96) che erano da considerarsi
i saldi o, ancora peggio, i numeri calcolati dalla banca, avrebbe
semplicemente espresso la formula nel seguente modo:
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TEG = tasso nominale
+ ((ONERI x 100)/ACCORDATO)
Sarebbe stato altresì molto più semplice
applicare la formula poiché, per ottenere il TEG,
sarebbe stato sufficiente sommare al tasso di interesse indicato
in e/c nel periodo di riferimento, le spese strettamente collegate
all’erogazione del credito ed addebitate nello stesso periodo.
E’ oltremodo importante osservare che il legislatore ha ritenuto
opportuno, al fine della determinazione dell’usura, aumentare
del 50% il TEG riportato in
G.U. Tale aumento di percentuale, “incredibilmente elevata”, scaturisce
dal fatto che, i dati rilevati trimestralmente dalle banche e
comunicati alla BANCA D’ITALIA, per motivi oggettivi, non “evidenziano”
né il capitale effettivamente goduto dal correntista (sarebbe
impossibile poterlo indicare) né tanto meno gli interessi generati
dalla valuta, dall’anatocismo, dalla C.M.S., dalle spese ecc.
Detti criteri di “rilevazione” (naturalmente cosa ben diversa
dalla “determinazione”) trovano unica giustificazione nelle esigenze
di omogeneità statistica da parte della BANCA D’ITALIA; diversamente,
al fine della determinazione del tasso usuraio, sarebbe stato
sufficiente superare il tasso rilevato e pubblicato in G.U. senza
che tale valore fosse maggiorato in maniera così rilevante. Indipendentemente
dai numeri capitale e dai numeri banca o da qualunque disquisizione
giuridica e tecnica in materia, da quanto su espresso appare chiaro
ed inequivocabile, che il costo del denaro, (TEG)
espresso in valore assoluto e percentualizzato su base annua,
riferito all’intero rapporto o al periodo preso in considerazione
“trimestre”, scaturisce da tutti gli oneri sostenuti dal correntista
per godere di una determinata somma di denaro (capitale) per un
periodo ben definito. Tale affermazione è confermata dalla normativa
vigente in materia di usura la quale stabilisce i criteri da seguire
per la determinazione del TEG,
dettati dall’art. 644 del c.p. e dal comma 1 dell'art. 1 della
legge 108/96 i quali riprendono quelli seguiti per il calcolo
del TAEG e previsti dall'art.
122, comma 1 del T.U. della legge bancaria. Il 29/08/2009 sulla
G.U. sono state pubblicate le nuove ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA
a cura della BANCA D'ITALIA. Le istruzioni entreranno in vigore
dal 01/01/2010 Tale normativa chiarisce, in modo inequivocabile,
sia le modalità di calcolo da seguire per la determinazione del
TEG applicato ad una apertura
di credito, (art. 1842 c.c.) sia le modalità di calcolo da seguire
per la determinazione del TEG
applicato ad un conto corrente di corrispondenza (art. 1823 c.c.)
Tali istruzioni, inoltre, prevedono che sia rilevato anche il
TEG applicato ad una apertura
di credito con garanzie reali. Le banche, invece, sin dal 03/1996
ad oggi, non hanno mai effettuato tale rilevazione. Ci si auspica
che dal 01/01/2010, in ossequio alle nuove disposizioni, la BANCA
D'ITALIA, a tutela del mondo produttivo (imprese), imponga alle
banche la rilevazione del TEG
anche per tale tipologia di apercredito.
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